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Avviso: Prevenzione rischio incendi boschivi campagna estiva 2026

Ordinanza Sindacale n. 78/2026

Data :

17 giugno 2026

Categorie:
Ambiente
Avviso
Avviso: Prevenzione rischio incendi boschivi campagna estiva 2026
Municipium

Descrizione

 

Si avvisa la cittadinanza che, a seguito della dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania, il Sindaco ha emanato l'Ordinanza n. 78 del 12/06/2026 per la prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi. Il periodo di massima allerta è stabilito dal 15 giugno al 30 settembre 2026.

Al fine di tutelare l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e il patrimonio ambientale, si rende necessaria la rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza. 

Informazioni importanti:

Divieti assoluti (dal 15 giugno al 30 settembre 2026):

  • Combustione di residui vegetali: È severamente vietato bruciare residui agricoli e forestali.

  • Abbruciamento di stoppie ed erbe infestanti: Il divieto è vigente dal 1° giugno al 20 settembre, anche nei terreni incolti.

  • Fuochi all'aperto: Divieto di accendere fuochi nei boschi, nei pascoli e fino ad una distanza di 100 metri da essi.

  • Materiale pirotecnico: È vietato accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi e mongolfiere di carta ("lanterne volanti") a una distanza inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli.

Obblighi di manutenzione e messa in sicurezza:

  • Terreni incolti e campi coltivati: I proprietari, affittuari e conduttori hanno l'obbligo di realizzare fasce protettive o precese, sgombre da vegetazione secca, per una larghezza non inferiore a 5 metri lungo il perimetro dei fondi, al fine di evitare la propagazione del fuoco.

  • Aree di interfaccia urbano-rurale: I gestori di strutture ricettive, campeggi e centri residenziali devono provvedere alla ripulitura dell'area circostante per un raggio di almeno 20 metri.

  • Proprietari frontisti: Sussiste l'obbligo di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate stradali di propria competenza confinanti con aree boscate.

Sanzioni: La Polizia Locale e tutti gli Organi di Polizia vigileranno sull'osservanza del provvedimento. Le trasgressioni e la mancata esecuzione degli interventi di prevenzione saranno punite con sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500,00, fatte salve le sanzioni statali e regionali previste e l'applicazione delle normative penali in caso di danni o inosservanza (artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p.).

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il testo integrale dell'Ordinanza allegato in fondo alla pagina.

Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2026, 12:23

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